PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comune nel quale ha avuto luogo una violenza sessuale può costituirsi parte civile nel relativo procedimento penale, previo consenso della vittima.
      2. Il danno subìto dal comune a seguito della violenza sessuale si configura come danno d'immagine e, nei casi in cui i comuni gestiscono programmi e attività di assistenza e di aiuto alle donne vittime di violenza, si configura come danno materiale, ai sensi della legislazione vigente in materia.